Negli ultimi anni, con l’avvento e lo sviluppo delle nuove tecnologie e, in particolare, delle nuove modalità di comunicazione online, si è assistito ad un considerevole incremento delle condotte di violenza online o “cyberviolenza”, tra le quali “cyberstalking”, “cyberbullismo”, “revenge porn” (cfr., da ultimo, F. Di Tano, I reati informatici e i fenomeni del cyberstalking, del cyberbullismo e del revenge porn, in Th. Casadei, S. Pietropaoli [a cura di], Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali, Wolters-Kluwer, Cedam giuridica, 2021, pp. 165-178).
Giova fin da subito accennare al fatto che, in molti casi, come affermato anche dalla giurisprudenza, non si tratti di nuovi reati, bensì di differenti modalità di esecuzione di fattispecie già esistenti: ad esempio, “Il reato di cyber stalking non è un reato diverso del reato di stalking ma ha differente modalità di estrinsecazione e rientra tra le condotte di cyber violenza” (Trib. Milano, 2568/2018).
In questa sede si cercherà di porre l’attenzione sul ruolo agevolatore giocato dal cyberspazio con riferimento a tali condotte.
Articolo di Edoardo Buffagni